La tassa si applica in misura ridotta, qualora le utenze si trovino nelle condizioni sottoelencate:
a) riduzione nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.
b) riduzione forfetaria nella misura del 25% della parte variabile per occupanti unici dell’immobile a
disposizione o in proprietà,
c) riduzione nella misura del 50% della parte fissa e variabile per locali e aree scoperte operative, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, fino ad un periodo massimo di 180 giorni anche non continuativi nell’arco dell’anno solare. La predetta riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o da atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare;
Tutte le riduzioni di cui ai commi precedenti sono riconosciute a richiesta dell’utenza, a pena di
decadenza dal diritto al beneficio, e a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti della
TARI. Le riduzioni decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta. Alla Giunta comunale è
demandata l’eventuale riduzione della tassa per situazioni straordinarie ed emergenziali.