Art.15-RIDUZIONI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI AVVIATI AL RECUPERO

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali hanno diritto ad una riduzione fino al 100% della quota variabile della tariffa.
2. Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t), del D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), per “recupero” si
intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale.
3. Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t-bis), del D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), per “recupero di materia” si intende qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l’altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento.
4. Le operazioni di recupero sono elencate, in maniera non esaustiva, all’allegato C, della parte IV del
richiamato decreto ambientale (D.Lgs. n. 152/2006).
5. La riduzione fruibile è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti avviati al recupero – con
esclusione degli imballaggi secondari e terziari – e la produzione potenziale prevista dal D.P.R. 158/1999, riferita alla categoria dell’utenza non domestica (Kd massimo parte variabile).

6. La riduzione deve essere richiesta annualmente entro il 31 marzo dell’anno successivo, a pena di
inammissibilità del diritto all’agevolazione, allegando apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell’anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare:

• copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193, del D. Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al riciclo;

• copie delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento; • copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);
• copia MUD.

7. La riduzione disciplinata dal presente articolo verrà calcolata a consuntivo, mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale maggior
tributo pagato nel caso di incapienza, a patto che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo.

8. Le utenze non domestiche che intendono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, sono tenute a presentare apposita documentazione a dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. 9. Le utenze non domestiche di cui al precedente punto sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa, riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

10. Le utenze non domestiche di cui al comma 8, devono presentare la dichiarazione, in conformità alle indicazioni di cui all’articolo 19, per comunicare che intendono avvalersi del mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro
richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza
quinquennale, previa presentazione di ulteriore dichiarazione per la richiesta di ritornare ad avvalersi del servizio pubblico.