1. Ai sensi dell’art. 1, comma 658, della legge 147/2013 e dell’art. 37, della legge 221/2015, alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, prodotti nell’ambito delle attività agricole e florovivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, è concessa una riduzione della parte variabile della tariffa nella seguente misura: a) 10% sulla parte variabile per le utenze domestiche;
2. La riduzione compete esclusivamente su istanza, da parte del contribuente, corredata da documentazione comprovante l’acquisto dell’apposito contenitore e/o sopralluogo da parte degli addetti del Comune. Il Comune effettuerà controlli a campione tra i contribuenti.